Contabilizzazione del calore e tabelle millesimali

Contabilizzazione, termoregolazione del calore e nuove tabelle millesimali nel condominio secondo la norma UNI 10200

Dal 30 Giugno 2017 vige l’obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200. La norma serve a ripartire correttamente le spese per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria negli edifici serviti da un’unica centrale termica.

Sostanzialmente l’obbligo è diviso in tre punti:

  1. Contabilizzazione: si realizza principalmente con l’installazione dei ripartitori sui radiatori
  2. Termoregolazione: si realizza principalmente con l’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori
  3. Nuove tabelle millesimali: tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma UNI 10200

La norma determina un cambiamento epocale sulla gestione del servizio di riscaldamento degli edifici, in particolare per i condomini. Con la contabilizzazione del calore ogni condòmino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base all’effettivo riscaldamento fornito all’abitazione. La contabilizzazione è, a tutti gli effetti, un intervento di efficientamento energetico che migliora il rendimento di regolazione dell’impianto e diminuisce i consumi.

La UNI 10200 indica anche quale è il metodo di ripartizione dei consumi cioè come vanno suddivisi i costi per la quota involontaria e per la quota volontaria. Per approfondire la ripartizione leggere questo altro articolo: la ripartizione dei consumi nell’impianto centralizzato

In questo articolo approfondirò

  • Gli obblighi introdotti dal 2016, le deroghe e le sanzioni
  • Accenni sulla ripartizione: quota volontaria e involontaria
  • I costi e i vantaggi offerti dalle detrazioni fiscali
  • Come si svolge il sopralluogo nell’appartamento

Contabilizzazione e nuove tabelle millesimali sono obbligatorie

Entro il 30 Giugno 2017 tutti i condomini e gli edifici polifunzionali con riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore. L’obbligo viene introdotto in Italia dal D. Lgs 102/2014 con l’obiettivo di diminuire i consumi energetici per il riscaldamento degli edifici attraverso una corretta ripartizione delle spese e una maggiore consapevolezza dei consumatori. Il D.Lgs 102/2014 è lo stesso decreto che obbliga le grandi aziende e le imprese a forte consumo di energia ad effettuare la diagnosi energetica (per maggiori approfondimenti leggi il nostro articolo sull’ obbligo della diagnosi energetica per le imprese).

Radiatore con indicata la posizione della valvola termostatica e del ripartitore di caloreL

e singole unità immobiliari, per ottemperare a questo obbligo, hanno, nella maggior parte dei casi direttamente sui radiatori, di strumenti di lettura (ripartitori) per monitorare il calore emesso e valvole termostatiche per regolare in ogni stanza la temperatura

Inoltre la suddivisione delle spese per il riscaldamento tra i condomini non avviene più con le tradizionali tabelle millesimali ma con la nuova norma UNI 10200che suddivide i consumi in consumi volontari (misurati dai contabilizzatori) ed in consumi involontari secondo la “nuova tabella millesimale del riscaldamento”

consumi involontari derivano essenzialmente da:

  1. Perdite della rete di distribuzione, cioè le dispersioni del calore che avvengono dalle tubature prima che raggiungano gli appartamenti
  2. Spese di conduzione e manutenzione ordinaria
  3. Spese per la gestione del servizio di lettura di contabilizzazione

Chi si dovesse essere distaccato dall’impianto centralizzato dovrà comunque pagare le spese involontarie secondo la nuova tabella millesimale del riscaldamento (UNI 10200)

Sanzioni e tempi di applicazione dell’obbligo

Alcune Regioni avevano già legiferato in materia e prevedevano termini diversi per assolvere all’obbligo. Queste regioni, tra cui la Lombardia ed il Lazio, hanno allineato la scadenza al 31 Dicembre 2016, termine previsto dal Dlgs 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica (termine prorogato al 30 Giugno 2017)

1) Sanzioni per inottemperanza obbligo contabilizzazione

Le sanzioni, nei casi in cui il singolo condòmino e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, sono pari ad una ammenda da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 7 del D.Lgs 102/2014)

2) Sanzioni per inottemperanza obbligo “nuove tabelle millesimali”

Il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione che però non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200:2015, cioè con le “nuove tabelle millesimali del riscaldamento” è soggetto comunque ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014). E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Attenzione perchè i condomini potranno fare i lavori quando l’impianto sarà fermo e svuotato, quindi solamente in Primavera-Estate. L’ultima finestra, ad oggi, possibile per installare la contabilizzazione del calore è la stagione estiva 2017

Deroghe

Se pensi non sia necessario, conveniente, non è stato trovato un accordo nel condominio o semplicemente l’assemblea non vuole installare la contabilizzazione, puoi valutare se rientrare nei casi di deroga

1-Deroga di applicare le nuove tabelle millesimali” secondo la UNI 10200

1.1 – Nel caso in cui siano comprovate con una relazione asseverata differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50%, il condominio in sede assembleare può derogare dall’obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali fisse: almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa.

In altri termini, l’assemblea di condominio è libera di non redigere le nuove tabelle millesimali per il riscaldamento se viene approvata una relazione tecnica, nella quale si assevera che tra almeno due appartamenti del condominio esistono differenze di fabbisogno termico per metro quadrato maggiori del 50%. Questo può accadere ad esempio se i due appartamenti hanno bisogno di quantità molto differenti di calore per essere riscaldati, come può succedere per un appartamento localizzato ad un piano intermedio esposto a sud ed un appartamento all’ultimo piano esposto a nord.

Se questa differenza è maggiore del 50%, grazie all’asseverazione del tecnico, è possibile derogare dall’obbligo di “nuove tabelle millesimali” secondo la UNI 10200 e l’assemblea è libera di ripartire scegliendo la percentuale tra quota fissa e variabile

1.2 – L’articolo 9 comma 5 lettera d) del D.lgs 102/2014 specifica inoltre che l’obbligo delle tabelle millesimali secondo la UNI 10200 è facoltativo nei condomini o edifici polifunzionali in cui alla data di entrata in vigore del decreto (quindi prima del 19 Luglio 2014) si sia già provedduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

2-Deroga di installare la contabilizzazione del calore

Se il risparmio ottenibile attraverso l’intervento di contabilizzazione è economicante sconveniente rispetto ad altri interventi di riqualificazione è possibile “derogare” all’obbligo di contabilizzazione. In una recente consulenza da noi svolta a Roma abbiamo permesso al condominio di evitare gli obblighi della contabilizzazione.

Questo tipo di deroga è particolarmente rara ed applicabile principalmente ad impianti ad aria.

La ripartizione dei consumi secondo la norma UNI 10200 si divide in quota volontaria e involontaria

La UNI 10200:2015 stabilisce i principi per una corretta ripartizione delle spese per il riscaldamento invernale ed eventualmente l’acqua calda sanitaria. E’ stata approvata l’11 Giugno 2015, mentre la prima versione della norma tecnica risale al 2005. Con l’ultimo aggiornamento è stata introdotta un’importante novità sul metodo di calcolo perchè la ripartizione deve essere fatta sulla base del fabbisogno termico di ogni unità immobiliare, quindi prevalentemente in base alle caratteristiche di efficienza dell’involucro esterno (e quindi delle dispersioni termiche) e dell’esposizione dei vari immobili. Nel vecchio metodo di calcolo invece si consideravano la potenza dei radiatori installati

La UNI 10200 è una norma tecnica visionabile a pagamento dall’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione)

Questa importante novità pone maggiore considerazione all’efficienza energetica degli edifici e presuppone la realizzazione di una diagnosi energetica del fabbricato, che definisca anche possibili interventi di riqualificazione energetica

La ripartizione prevede l’individuazione di 2 quote da ripartire: la quota fissa e la quota variabile

  • Quota fissa: è quella parte di consumo involontaria che riguarda le perdite di distribuzione dell’impianto, le spese di manutenzione ordinaria e di gestione del servizio di lettura che vengono ripartite sulla base delle “nuove tabelle millesimali” calcolate seconda la UNI 10200:2015
  • Quota variabile: è quella parte di consumo volontaria dipendente quindi dalla volontà del singolo condomino che sceglie di accendere il riscaldamento e che imposta attraverso le valvole termostatiche la temperatura desiderata

Quindi pagherà solo la quota fissa l’utente che tiene per tutto l’Inverno il riscaldamento spento, o è un distaccato con la caldaia autonoma

Problemi di applicazione della UNI 10200

Tra i principali problemi di applicazione della UNI 10200 abbiamo riscontrato come in

  • in immobili poco abitati come le seconde case usate per villeggiatura
  • in immobili con molti appartamenti distaccati

i risultati della ripartizione sono molto differenti da un immobile con una situazione standard sempre abitato durante l’anno

Diagnosi energetica del condominio

L’obbligo di diagnosi energetica per i condomini di cui si parla spesso in questi mesi è proprio relativa all’obbligo di ripartire i consumi del riscaldamento secondo la norma UNI 10200 aggiornata al 2015.

La ripartizione della quota fissa con il calcolo della tabella millesimale viene prodotta in seguito ad una diagnosi energetica effettuata con un sopralluogo dell’edificio, della centrale termica e degli appartamenti. Il sopralluogo è finalizzato a valutare le caratteristiche termofisiche dell’involucro e le prestazioni dei sistemi di generazione, distribuzione ed emissione del calore. Il calcolo segue la stessa normativa tecnica della certificazione energetica degli edifici (UNI TS 11300)

Nella diagnosi energetica vengono consigliati gli interventi di adeguamento dell’impianto, come ad esempio la sostituzione del circolatore tradizionale con un modello inverter capace di adattare la portata in base alla regolazione delle valvole termostatiche

Approvazione in assemblea di condominio

Gli interventi per la contabilizzazione vengono approvati in assemblea dalla maggioranza semplice cioè dalla maggioranza dei presenti in assemblea e almeno metà del valore dei millesimi. La spesa viene divisa tra tutti i condomini proprietari dall’impianto. L’assemblea può essere richiesta anche da un solo condòmino.

Approfondimento: per maggiori informazioni sugli aspetti condominiali leggere il nostro articolo su Eco-Condominio: Contabilizzazione del calore in condominio

I vantaggi della contabilizzazione del calore

Nonostante negli ultimi anni molte unità immobiliari si sono distaccate dall’impianto centralizzato per realizzare un impianto autonomo, sono diversi i vantaggi di un sistema centralizzato con contabilizzazione:

  • L’impianto centralizzato è più sicuro dell’autonomo, la manutenzione di una sola caldaia è meno onerosa e la sicurezza è affidata ad un unico responsabile
  • Si può accendere il riscaldamento in qualsiasi orario e senza limitazioni
  • Il consumo energetico è minore negli impianti centralizzati

Inoltre gli appartamenti distaccati dal centralizzato devono comunque corrispondere la quota involontaria e dimostrare che il distacco non genera “squilibri” all’impianto centralizzato

Differenze con le vecchie tabelle millesimali del riscaldamento

Le vecchie tabelle millesimali del riscaldamento venivano calcolate sulla base della volumetria riscaldata e sul numero dei radiatori. Le nuove tabelle invece sono calcolate esclusivamente sul fabbisogno termico delle singole unità immobiliari. Quindi gli appartamenti che disperdono più energia hanno un valore millesimale più alto.

Le unità che hanno avuto maggiori svantaggi dalla norma UNI10200 sono gli attici e gli appartamenti al piano terra perchè appunto sono quelli che disperdono più calore a favore degli appartamenti nei piani intermedi. Dalla nostra esperienza stimiamo per gli attici un aumento delle tabelle millesimali del riscaldamento di circa il 60% rispetto al precedente metodo di calcolo

Esempio di tabella millesimale per il riscaldamento secondo la uni10200

Questo grafico rappresenta il calcolo della tabella millesimale per il riscaldamento di un edificio secondo la nuova UNI10200. Possiamo notare come gli appartamenti posizionati in alto (piano quinto) e in basso dell’edificio (piano terra) sono quelli che pagheranno di più la quota involontaria del riscaldamento (fino al 60% in più) mentre gli appartamenti ai piani intermedi pagheranno meno. Il colore rosso mostra gli appartamenti più svantaggiati, il verde quelli più avvantaggiati

Come chiedere un preventivo, costi e accesso alle detrazioni fiscali

La contabilizzazione non è solo un obbligo ma uno strumento di efficientamento energetico utile a spendere meno ed a dividere i costi secondo principi più giusti del passato perchè, semplicemente, paga di più chi utilizza maggiormente il riscaldamento

Come chiedere il preventivo

Il preventivo va richiesto dall’amministratore di condominio e sottoposto all’approvazione dell’assemblea. Il preventivo deve essere predisposto in modo tale da confrontare in maniera omogenea l’offerta di diverse imprese. Il consiglio è di suddividere l’offerta per punti:

  1. Progettazione: Verifica dell’impianto esistente nella centrale termica, progettazione e dimensionamento degli interventi impiantistici di adeguamento.
  2. Sopralluoghi negli appartamenti: Mappatura ed acquisizione delle caratteristiche tecniche dei radiatori. Rilievo delle informazioni utili alla redazione delle nuove tabelle millesimali per il riscaldamento
  3. Intervento sui radiatori per le valvole termostatiche: Fornitura e posa di nuova valvola, detentore, testina termostatica previa rimozione delle vecchie
  4. Intervento sui radiatori per i ripartitori: Fornitura e posa dei ripartitori secondo la normativa Uni EN 834 con concentratore dati e sistema di lettura ad onde radio
  5. Interventi nella centrale termica: Interventi di adeguamento della centrale termica
  6. Gestione: Lettura locale annuale dei consumi di calore senza accedere agli appartamenti. Ripartizione delle spese di riscaldamento con invio all’Amministratore del prospetto delle spese di competenza di ogni unità immobiliare e di quello riepilogativo dei consumi del condominio

Insieme alla contabilizzazione è consigliato valutare ulteriori interventi di miglioramento come la sostituzione della caldaia con una a condensazione, l’isolamento termico della copertura, l’isolamento delle murature con insufflaggio o cappotto termico

I costi

Per un condominio medio il costo per la contabilizzazione del calore è indicativamente:

  1. 70/120 € per ogni appartamento
  2. 110/140 € per ogni radiatore (valvole + ripartitori)
  3. Oltre a questo va preventivato il costo per gli interventi di adeguamento della centrale termica

Il costo dell’installazione delle valvole e di adeguamento dell’impianto va imputato per millesimi di proprietà in quanto “innovazione” a tutti gli effetti, anche se assunta con quorum agevolato in quanto obbligo di legge

Le detrazioni fiscali

Tutte le spese, anche professionali, finalizzate alla contabilizzazione del calore possono essere detratte dai singoli condòmini tramite le agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia con detrazione al 50% o riqualificazione energetica con detrazione al 65%. Questo secondo caso è permesso se i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (circolare AdE 8 maggio 2016, n. 16)

Le novità introdotte negli ultimi anni prevedono la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori

Contabilizzazione diretta e indiretta

La contabilizzazione viene effettuata con due metodi a seconda che l’impianto sia a colonne montanti, a distribuzione orizzontale o da ulteriori necessità dettate dalla tipologia di emissione del calore (come ad esempio pavimenti radianti).

Contabilizzazione diretta

La diretta si applica in quegli appartamenti che hanno un unico punto di ingresso del fluido termovettore (di solito acqua) che poi viene distribuito con un circuito “orizzontale”. In questo caso è sufficiente conteggiare una sola volta il calore che entra nell’appartamento. Questo tipo di impianto è più raro rispetto a quello della contabilizzazione indiretta e figura soprattutto nelle costruzioni di più recente costruzione

Contabilizzazione indiretta

In questo tipo di impianto i radiatori vengono serviti da diverse colonne montanti che corrono dal piano dei locali tecnici fino all’ultimo piano dell’edificio. La contabilizzazione viene quindi effettuata montando sui singoli radiatori dei ripartitori(opportunamente programmati) che leggono la temperatura superficiale del radiatore e la temperatura dell’aria. In questo modo i dati permettono di capire quanto ogni appartamento consuma in proporzione al totale dell’edificio

In caso di contabilizzazione vige l’obbligo di installare anche le valvole termostatiche sui radiatori. Per evitare danneggiamenti delle valvole è necessario effettuare un lavaggio dell’impianto e installare pompe elettroniche per modulare la circolazione dell’acqua

FAQ – Domande Frequenti sul sopralluogo

Di seguito alcune delle principali domande che ci vengono poste prima di iniziare i sopralluoghi. Molto importanti sono anche le FAQ pubblicate dal Mise nel Giugno 2017

Come si svolge il sopralluogo?

Il sopralluogo consiste nel rilevare le caratteristiche volumetriche e termiche dell’appartamento. Saranno quindi prese in considerazione le dimensioni e caratteristiche delle finestre, delle murature verso l’esterno,  la geometria dell’appartemento, l’esposizione

Quali documenti servono per il sopralluogo?

Anagrafica del proprietario/occupante, una fotocopia di una planimetria dell’appartamento e, se in possesso, schede tecniche di eventuali interventi di ristrutturazione, sostituzioni di infissi, isolamento di pareti e solai

E’ necessario prendere le misure dei radiatori o avere le letture dei ripartitori?

No, non è necessario in quanto il calcolo del fabbisogno termico dell’appartamento non dipende dalle caratteristiche dei radiatori o dalle letture dei ripartitori ma dipende da altri fattori

Come viene considerato l’edificio per la redazione delle nuove tabelle millesimali per il riscaldamento?

L’edificio viene calcolato considerando, come suggerisce l’Ente Italiano di Normazione, lo stato originale salvo valutare gli interventi di ristrutturazione avvenuti a scala condominiale. Gli appartamenti ristrutturati avranno comunque un risparmio che influirà sul consumo volontario in quanto per un uso standard manterrà più facilmente il calore all’interno e disperderà meno calore

Estratto dell’articolo dell’ Ente Italiano di Normazione: “A tal proposito, è da precisare che le indicazioni degli esperti in materia suggeriscono il calcolo del fabbisogno in funzione dell’edificio come realizzato in origine. Ciò significa che il calcolo dei millesimi non è richiesto ogni qual volta siano fatti interventi all’interno di una singola unità immobiliare, come per esempio la sostituzione degli infissi

Perchè allora vengono richieste schede tecniche e caratteristiche degli infissi presenti o di eventuali coibentazioni?

L’edificio viene calcolato anche considerando le caratteristiche dello stato al momento del sopralluogo (“stato attuale”) per valutare il consumo totale dell’involontario dovute alle dispersioni della rete di distribuzione e per il calcolo del prospetto previsionale di spesa per il riscaldamento

Cosa succede se vengono fatte delle ristrutturazioni o cambiati gli infissi in un appartamento dopo la redazione delle nuove tabelle millesimali? Il condominio deve cambiare le tabelle millesimali?

Anche dopo la redazione delle tabelle millesimali l’edificio continua ad essere considerato allo stato originale, pertanto non sarà necessario ricalcolare i millesimi. Sarà necessario un aggiornamento dei millesimi unicamente nel caso di ristrutturazioni a scala condominiale che influiscono sulle prestazioni energetiche dell’edificio.

Cosa succede se non si vuole fare il sopralluogo o non si è presenti all’appuntamento?

Le unità immobiliari in cui non è stato permesso fare il sopralluogo verranno considerate con le caratteristiche “meno performanti”. Questo però influirà sul calcolo del consumo involontario e sul prospetto previsionale.

Il mio appartamento è distaccato dall’impianto centralizzato. Devo fare comunque il sopralluogo?

Si. Il sopralluogo deve essere effettuato anche per le unità immobiliari distaccate in quanto anch’esse sono tenuti a contribuire alle spese per la quota fissa per il riscaldamento secondo i criteri di ripartizione e di spesa secondo UNI 10200 (nuove tabelle millesimali di fabbisogno)

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2 thoughts on “Contabilizzazione del calore e tabelle millesimali

  1. Buongiorno, grazie per l’articolo pubblicato, molto chiaro. Avrei però un paio di domande in merito. Questa la mia situazione. Abito al primo piano, sopra ad un garage, in un condominio di 33 unità. A causa delle spese elevate, a mio parere dovute ad una sproporzione millesimale, ho richiesto a mie spese una perizia tecnica per revisionare i millesimi della mia scala. Da tale perizia sono emerse più anomalie (es. pago l’ascensore di più dell’inquilino del 4 piano….le mie spese di riscaldamento, nonostante abbia solo 8/9 millesimi in più dell’appartamento più grande e simile al mio, e, avendo le termovalvole sulla posizione 2/3 su un massimo di 5 punti, sono arrivate nel 2018, a € 3200….ecc…). Porterò tale perizia in assemblea per richiedere una completa revisione delle tabelle millesimali. Vengo alle domande. Il mio condominio è in deroga con la nuova legge 10200. Il mio amministratore mi dice che le tabelle millesimali del riscaldamento non andrebbero toccate perchè pagherei tra il 10% e il 30% in più! Ma se le tabelle dovessero cambiare a mio favore, visto le anomalie riscontrate, si potrebbe fare? Cioè lasciare la quota fissa delle tabelle millesimali in deroga e quella personale mutata con i nuovi conteggi? Mah….A pare mio se i conteggi sono sbagliati, sono sbagliati! La ringrazio anticipatamente . Cordialità

    1. Buongiorno gentile sig.ra Tavazzi e grazie per averci contattati innanzitutto; le chiedo scusa per l’enorme ritardo nel risponderle ma ho avuto dei problemi nella gestione dei commenti sul sito che ho appena risolto e ho potuto leggere solo ora la sua gentile richiesta..dunque innanzitutto posso dirle che ha fatto benissimo ad interpellare un tecnico competente per la perizia dato che ha riscontrato delle anomalie, è corretto il procedimento di portare la proposta in assemblea (facendo però mettere come punto all’ordine del giorno dell’assemblea, altrimenti non potrà essere presa in considerazione la votazione, la revisione delle tabelle millesimali) per la revisione appunto delle tabelle.Tenga presente che con l’adeguamento alla contabilizzazione con le valvole termostatiche il condominio dovrebbe già aver adeguato le tabelle millesimali con delle nuove tabelle apposite secondo la normativa UNI 10200 in quanto la suddivisione delle spese per il riscaldamento tra i condomini non avviene più con le tradizionali tabelle millesimali ma con la nuova norma UNI 10200 che suddivide i consumi in consumi volontari (misurati dai contabilizzatori) ed in consumi involontari secondo la “nuova tabella millesimale del riscaldamento”, Lei però mi sta dicendo che il suo stabile è in deroga alla normativa…questo è possibile in quanto in altri termini, l’assemblea di condominio è libera di non redigere le nuove tabelle millesimali per il riscaldamento se viene approvata una relazione tecnica, nella quale si assevera che tra due appartamenti del condominio esistono differenze di fabbisogno termico per metro quadrato maggiori almeno del 50%. Questo può accadere ad esempio se i due appartamenti hanno bisogno di quantità molto differenti di calore per essere riscaldati, come può succedere per un appartamento localizzato ad un piano intermedio esposto a sud ed un appartamento all’ultimo piano esposto a nord.Se questa differenza è maggiore del 50%, grazie all’asseverazione del tecnico, è possibile derogare dall’obbligo di “nuove tabelle millesimali” secondo la UNI 10200 e l’assemblea è libera di ripartire scegliendo la percentuale tra quota fissa e variabile.Attenzione perchè per questa deroga è necessaria l’asseverazione del tecnico e la conseguente approvazione in assemblea condominiale.
      – L’articolo 9 comma 5 lettera d) del D.lgs 102/2014 specifica inoltre che l’obbligo delle tabelle millesimali secondo la UNI 10200 è facoltativo nei condomini o edifici polifunzionali in cui alla data di entrata in vigore del decreto (quindi prima del 19 Luglio 2014) si sia già provedduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.Ora, se lei ha in mano una perizia di un tecnico specializzato ha il diritto di sottoporre la questione all’assemblea chiedendo appunto la revisione delle tabelle millesimali, il problema è che in teoria per l’approvazione del punto occorrerebbe l’unanimità dei voti, basta un solo condominio contrario perchè non passi la delibera, anche se in pratica ci sono delle sentenze impugnate nelle quali il giudice ha confermato che per la revisione delle tabelle è sufficiente la maggioranza qualificata dei 500 millesimi cioè la metà del condominio.Nulla però le vieta di poter ricorrere all’autorità giudiziaria anche senza il parere e/o l’ok dell’assemblea, accollandosene i costi, che verranno suddivisi su tutti i condomini solo qualora il giudice le dia ragione e rifaccia le tabelle millesimali.Certo è che così come descritta da Lei, la sua situazione potrebbe apparire anomala, però non posso sbilanciarmi in merito a giudizi tecnici senza analizzare nello specifico la documentazione necessaria.Sono d’accordo con Lei sul fatto che se un giudice analizzata tutta la documentazione, Le desse ragione, verrebbero rifatte le tabelle riparametrate correttamente e pagherebbe quantomeno il giusto.Qualora mutassero le tabelle millesimali verrebbero riparametrati tutti i conteggi dei consumi ma non credo sia possibile scindere la quota fissa dalla quota consumi effettivi, a meno che lei non chieda di staccarsi dall’impianto centralizzato, in questo caso, se approvato, le resterebbe a suo carico la sola quota fissa della manutenzione caldaia.Se ha piacere potrebbe contattarmi via filo ed eventualmente potremmo approfondire meglio la questione.Le lascio il mio recapito mobile che è raggiungibile nelle ore pomeridiane 3791163776, oppure se preferisce, se avesse ulteriori dubbi o necessitasse di ulteriori chiarimenti può contattarmi anche alla mail dello studio, reperibile nella sezione “Contattaci”, dove sono solita rispondere giornalmente, sul sito è facile che se non mi vengono segnalati commenti nuovi accada, come nel suo caso, che rimangono “fermi” e non letti per svariato tempo e ciò mi dispiace molto dato che non è mio solito far attendere i clienti.Mi scuso ancora per il ritardo nel darle riscontro.Rimango a sua disposizione porgendole i miei più cordiali saluti.Depalma Margherita

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